Chi siamo

I consulenti del lavoro a Viterbo fanno parte dell’Ordine Provinciale, un ente di diritto pubblico che raccoglie gli iscritti all’Albo operanti sul territorio della provincia di Viterbo. Oltre altri iscritti sono censiti, in un apposito registro, anche i Praticanti che stanno svolgendo il periodo di tirocinio presso uno studio professionale, allo scopo di accedere all’esame di stato necessario per ottenere la qualifica di Consulente del Lavoro e iscriversi all’Ordine.

L’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Viterbo è coordinato dal Consiglio Provinciale che, attraverso specifiche commissioni provvede alla progettazione e alla realizzazione di attività di formazione e intrattiene rapporti con altri enti e istituzioni. Per l’espletamento delle pratiche e delle procedure amministrative gli iscritti possono rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine Provinciale, attiva presso la nostra sede.

L’attività di consulenza del lavoro durante il regime

La Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1939 riporta la Legge n. 1815 del 23 novembre 1939 dedicata alla Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza. Si tratta del primo testo normativo dello Stato italiano con il quale il regime fascista, allora al potere, regola lo svolgimento di alcune tra le cosiddette professioni liberali, anche in forma associata.
La legge (art. 1) chiarisce quali sono le denominazioni da usare per gli uffici («studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati) e gli obblighi previsti per l’esercizio della professione nei confronti dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
La legge però, definisce soprattutto (art. 4) le modalità di tenuta e di regolarizzazione del dei documenti aziendali riguardanti i rapporti di lavoro, la previdenza e l’assistenza sociale, specificando che tale attività può essere svolta solo da coloro che sono legati alle aziende stesse da un rapporto d’impiego solo in seguito all’autorizzazione del competente Circolo dell’Ispettorato corporativo o del Ministero delle Corporazioni. Questa disposizione (art. 5) non si applica agli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio (commercialisti) e dei ragionieri, anche se gli iscritti in tali albi che intendono dedicarsi all’attività descritta sopra (l’attività di consulente del lavoro, in altri termini) debbono comunque segnalarlo al Circolo dell’Ispettorato Corporativo di appartenenza o al Ministero delle Corporazioni.

Il Consulente del Lavoro nell’ordinamento repubblicano

Le disposizioni descritte sopra, in particolare gli articoli 4 e 5 della Legge 1815/1939, sono state abrogate e superate dalla Legge n. 12 dell’11 gennaio 1979, la Legge istitutiva dell’Ordine dei Consulenti del lavoro. Questa norma prevede (art. 1), infatti, che

“tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti all’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli Avvocati e procuratori legali, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”.

Oltre all’istituzione della figura del Consulente del Lavoro quale professionista che si occupa specificamente degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori dipendenti, l’esercizio di tale attività viene consentito anche a: Avvocati e Procuratori Legali; Dottori Commercialisti, ragionieri, Periti ed Esperti Contabili e soggetti che, anche prima della costituzione dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, svolgevano tale attività. Gli appartenenti a queste ultime categorie sono tenuti a dare una specifica comunicazione dello svolgimento di tale attività alle attuali Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL) della zona di appartenenza che, attualmente hanno sostituito gli Ispettorati del Lavoro.

L’albo professionale della categoria dei Consulenti del Lavoro, istituito precedentemente dalla L. 1081/1964, è stato ulteriormente disciplinato dalla L. 12/1979 che, come illustrato sopra, ha definito più chiaramente l’oggetto dell’attività di questa categoria professionale e i requisiti per l’iscrizione all’Albo, nonché le modalità di esercizio, le norme penali per combattere l’esercizio abusivo della professione e il segreto professionale.

Occorre, infine, ricordare che l’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha un proprio ente previdenziale, l’ENPACL (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro), con autonomia completa.

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro a Viterbo

La legge 12/1979 (art. 8) e le successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 59/2010 (comma 2 dell’art. 57) prevedono anche che l’Albo dei Consulenti del Lavoro sia istituito su base provinciale e definiscono le specifiche regole per l’iscrizione ad esso.
Nella provincia di Viterbo l’Albo dei Consulenti del Lavoro è stato istituito nel 1974, anno dal quale si sono succeduti i seguenti presidenti del’Ordine Provinciale:

  • 1974 = Faiolo Delio (†);
  • 1975 = Guastini Aimone (†);
  • dal 1976 al 1984 = Perelli Elio (†);
  • dal 1984 al 1990 = Coletta Ivo (†);
  • dal 1990 al 1993 = Fensore Vittorio (†);
  • dal 1993 al 1994 = Bernini Mario;
  • dal 1994 al 2002 = D’Angelo Giuseppe;
  • dal 2002 al 2003 = Carnassale Mario;
  • dal 2003 al 2006 = Zolla Marco;
  • dal 2006 al 2007 = Monti Anna Maria;
  • dal 2007 al 2013 = Barghini Bruno;
  • dal 2013 al 2020 = D’Angelo Giuseppe;
  • dal 2020 ad oggi = Calabrò Anna.