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Nella seduta del 3 ottobre 2008 il Consiglio
Nazionale ha deliberato il nuovo Codice deontologico, a conclusione
di una istruttoria
volta a definire l’assetto dei doveri generali del Consulente del
Lavoro sulla base della giurisprudenza domestica e alla luce della normativa
vigente e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Il Codice si articola, sostanzialmente, in due parti. La prima costituita dal Titolo II indica i "Doveri generali" che gli iscritti all’albo sono tenuti a rispettare nell’esercizio della professione. I "Doveri generali" hanno origine nell’ordinamento professionale e sono volti a garantire gli interessi generali connessi con l’esercizio professionale, a tutelare l’affidamento della clientela, ad assicurare il decoro e la dignità professionale e il rispetto della legalità. La loro raccolta in un Codice deontologico ha lo scopo di orientare gli iscritti - segnatamente nel rapporto con la clientela - e di indirizzare i Consigli Provinciali nell’azione disciplinare. Il Consiglio Nazionale è tenuto a garantire l’unità dell’ordinamento per cui la pubblicazione delle norme deontologiche consente ai Consigli Provinciali di avere contezza degli indirizzi interpretativi che ne orientano il sindacato sui ricorsi, salvaguardandone al contempo l’autonomia. La seconda parte è costituita dai Titoli III, IV e V, le cui disposizioni sono espressione dei "Doveri generali", ma non ne limitano l’ambito di applicazione. L’iscritto ha diritto di interpellare il competente Consiglio Provinciale sui termini di applicazione dei "Doveri generali" al caso di specie. Il Consiglio Nazionale provvederà, con cadenza annuale, all’aggiornamento del Codice in modo da recepire nel testo gli indirizzi consolidati e di adeguarlo al quadro normativo vigente. Sarà cura, altresì, del Consiglio Nazionale pubblicare le decisioni e i pareri di maggior rilievo. Il Codice entra in vigore il giorno 2 dicembre 2008. Le disposizioni del Codice si applicano anche alle condotte deontologicamente rilevanti che sono state poste in essere prima del 2 dicembre 2008 se risultano più favorevoli all’incolpato, salvo che la sanzione disciplinare sia stata irrogata con decisione del Consiglio Nazionale passata in giudicato. ....................................................................................................................... segue
in formato Pdf
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