Riforma del Lavoro Autonomo: cosa cambierà per i titolari di Partita IVA

Per i titolari di Partita IVA, dopo le novità riservate ai contribuenti in regime di vantaggio, inserite nella legge di Stabilità 2016, sono finalmente arrivate, dopo molti ripensamenti e retro front, numerose altre misure ad hoc, contenute nel Ddl sul Lavoro Autonomo, un progetto di legge emanato nel Consiglio dei Ministri dello scorso 28 Febbraio che contiene nuove misure su temi quali la malattia, la maternità e la deducibilità delle spese di formazione.

Il disegno di legge contenente disposizioni sulla promozione e la tutela del lavoro autonomo dovrà ora affrontare l’esame delle Camere dove potrà essere, auspicabilmente migliorato, dal momento che pur introducendo numerosi misure a favore dei titolari di Partita IVA non prevede alcuna novità su altri fronti di primaria importanza quali l’equo compenso, le aliquote previdenziali e gli ammortizzatori sociali.

Lo statuto dei lavoratori autonomi, come è stato anche rinominato il disegno di legge, pur essendo manchevole delle misure appena richiamate, è il primo testo normativo specificamente dedicato alla disciplina dei rapporto di lavoro differenti dal lavoro subordinato e dalle collaborazioni coordinate e continuative.

Riforma del Lavoro autonomo

Quali lavoratori autonomi?

Il ddl interessa tutti i titolari di Partita IVA siano essi lavoratori autonomi propriamente detti o liberi professionisti iscritti a un ordine professionale, con la sola esclusione degli imprenditori, degli artigiani e dei commercianti. Tuttavia è opportuno ricordare che, in realtà, solo alcune delle norme contenute nel ddl interessano tutte le Partite IVA: le misure sul welfare, ad esempio, sono di esclusivo appannaggio dei free lance propriamente detti ma non interessano i liberi professionisti che hanno già delle regole in tal senso, definite dalla rispettiva cassa previdenziale.

Pagamenti e Clausole abusive

Una prima importante novità relativa alla disciplina dei rapporti tra committente ed esecutore è la nullità di eventuali clausole vessatorie a danno dell’esecutore che, se inserite in un eventuale contratto, darebbero luogo a un eventuale abuso. Nei casi più frequenti le clausole vessatorie hanno consentito finora ai committenti di recedere da un contratto in modo unilaterale e senza preavviso; hanno riservato al solo committente la facoltà di modificare le condizioni del contratto e hanno consentito agli stessi di disporre dei termini di pagamento superiori ai 60 giorni dal momento in cui hanno ricevuto una fattura o una richiesta di pagamento di contenuto equivalente dall’esecutore. In futuro tali clausole non solo saranno ritenute nulle, se presenti, ma daranno diritto al risarcimento dei danni arrecati al lavoratore.

Spese per la formazione e per i servizi personalizzati

Le spese sostenute  per corsi di formazione o aggiornamento profes­sionale, master, convegni, seminari e congressi potranno essere integralmente (anziché al 50% come avviene attualmente) dedotte dal reddito prodotto, entro il limite annuo di 10000 euro. Occorrerà ora capire, attraverso l’andamento del dibattito parlamentare, se potranno essere incluse tra le deduzioni tutte le spese di formazione sostenute oppure se saranno da considerarsi tali solo quelle verso gli “organismi accreditati”, come recita l’attuale testo del ddl.
Anche nel casi di servizi personalizzati, come la certificazione di competenze, l’orientamento, la ricerca, l’addestramento, il sostegno all’auto­ imprenditorialità, la formazione o la riqualificazione professiona­le, se erogati da organismi accreditati, è prevista la deducibilità integrale dal reddito delle spese sostenute.

Proprietà intellettuale

Il disegno di legge prevede che i diritti di utilizzazione economica di invenzioni e apporti originali prodotti nel corso della prestazione lavorativa, restino di proprietà del lavoratore autonomo, come già previsto anche dal Codice della Proprietà industriale, a meno che l’attività inventiva non sia esplicitamente prevista come oggetto del contratto di lavoro e, quindi, anche retribuita.

Assistenza imprenditoriale

Il Ddl prevede anche che presso i Centri per l’Impiego e la nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) siano installati appositi sportelli dedicati al lavoro autonomo. Verranno offerti servizi quali la raccolta di domande e offerte di lavoro autonomo, saranno disponibili informazioni per professionisti e imprese, sia riguardo alle procedure per avviare attività autonome, sia per mettere in atto eventuali trasformazioni societarie, sia per accedere a forme specifiche di credito e ad agevolazioni pubbliche nazionali e locali. In queste sedi, infine, i lavoratori autonomi avranno la possibilità di ottenere informazioni per accedere a bandi e appalti pubblici, compresi quelli finanziati dai fondi europei: il ddl, in tal modo, equipara di fatto le Partite IVA alle imprese.

Malattia

Circa la malattia le disposizioni previste sono diverse: nei casi di malattia e gravidanza, se si presta un’attività in via continuativa per un committenti la prestazione può rimanere sospesa, senza decadere, per un massimo di 150 giorni. Per i casi di malattia che impediranno lo svolgimento della profes­sione per più di 60 giorni sarà prevista la sospensione del versamento degli oneri previ­denziali per l’intera durata della malattia e per un massimo di due anni. Al termine del periodo, il lavoratore potrà comunque decidere di pagare il debito contributivo relativo al momento della malattia rateizzandolo. In tal modo il periodo contributivo non risulterà definitivamente perso ma potrà essere recuperato. Per quanto riguarda le malattie oncologiche, infine, i trattamenti terapuetici sono equiparati alla degenza ospedaliera e danno diritto, per un massimo di 180 giorni, a un’indennità doppia rispetto a quella domiciliare, fruibile per un massimo di 61 giorni.

Per quanto riguarda l’indennità di maternità non sarà più obbligatoria l’astenzione dal lavoro per potere godere (art. 8) mentre i congedi parentali sono estesi da 3 a 6 mesi , un “bonus” che potrà essere giocato entro i primi 3 anni di vita del neonato sia dalle mamme che dai papà (art. 9).

Maternità

Il Ddl prevederà una modifica al Testo Unico sulla maternità (D. Lgs. 151/2001) così da rendere l’indennità di maternità un diritto fruibile anche dalla lavoratrice autonoma, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa. All’atto pratico la lavoratrice dovrà solo presentare una domanda all’Inps per ottenere la liquidazione dell’indennità di maternità.

Congedo parentale

Anche in questo caso si va incontro a un miglioramento delle attuali prerogative, dal momento che il periodo di tutela garantito dal congedo parentale passa dagli attuali tre mesi a sei mesi, anche non consecutivi, mentre il periodo di fruizione (anche per i padri) si allunga da un anno fino ai primi tre anni di vita del bambino.

Il Titolo II del ddl, infine, è dedicato alla disciplina del “lavoro agile” e dello smart working, una nuova modalità di esecuzione del lavoro subordinato che, pur imponendo il rispetto dei vincoli orari, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie potrà essere svolta anche a distanza e non solo all’interno degli spazi aziendali.