Ordine Consulenti del Lavoro della Provincia di Viterbo

 

 

 

 

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Comunichiamo a tutti i Colleghi che la quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2010, rimasta invariata, è pari ad € 414,00 da versare inderogabilmente entro e non oltre il 28 febbraio p.v. su:

a) c.c.p. n° 13094016 intestato ad Albo Consulenti del Lavoro di Viterbo;

b) bonifico bancario alla seguenti coordinate: B.N.L. sportello di Viterbo – n° c/c 8121 - abi 1005 – cab 14500 – IBAN: IT 44 K01005 14500 000000008121 Ordine Consulenti del Lavoro di Viterbo. (Specificando chiaramente il nome del Professionista versante).

c) Versamento diretto presso la segreteria dell’ordine .

In mancanza di adempimento entro il termine suddetto, il Consiglio , suo malgrado, provvederà al recupero coattivo della quota, ferma restante l’ulteriore procedura prevista dall’art. 29 lettera d) della legge 11/01/1979 n. 12 in tema di azione disciplinare per morosità che, come è noto, prevede la sospensione dall’esercizio della professione con abolizione immediata di pin e password per le trasmissioni telematiche e blocco immediato di firma digitale, nonchè l’irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dei ritardatari e/o morosi alla luce di quanto descritto nel regolamento del CNO come sotto riportato:

1) Nel caso di ritardato pagamento (oltre la data del 05 MARZO) e fino alla data del 31 agosto p.v, le somme suindicate ( € 414,00) dovrano essere maggiorate della sanzione del 5% oltre ad interessi (così come stabilito dall’art. 2 del regolamento del C.P.O. in merito al ritardato versamento delle quote di iscrizione annuali) pari ad € 26,00.

2) Nel caso di ritardato pagamento (oltre la data ultima del 05 SETTEMBRE ) e fino alla data del 28 febbraio dell’anno successivo , le somme suindicate ( € 414,00) dovrano essere maggiorate della sanzione del 10% oltre ad interessi (così come stabilito dall’art. 2 del regolamento del C.P.O. in merito al ritardato versamento delle quote di iscrizione annuali) pari ad € 52,00.

3) Resta in ogni caso impregiudicata la facoltà del C.P.O di avviare le azioni di recupero del credito in via giudiziale o stragiudiziale con spese a carico dell’inadempiente.

E’ inoltre importante rammentare che il puntuale versamento della quota annuale , al di la delle conseguenze di legge in caso di inadempimento, costituisce essenzialmente un obbligo etico-morale di tutti gli iscritti ed una manifestazione di rispetto nei confronti di chi già effettua tale adempimento nei termini.

Allegati:

A) Disposizione bonifico permanente per banca.
B) Lettera di comunicazione nuove modalità quote.

 

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