Regime Forfettario 2016: le novità per i giovani titolari di Partita IVA

La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), pur non prevedendo una riorganizzazione complessiva del lavoro autonomo (che, comunque, avverrà nelle prossime settimane, con la discussione di un apposito provvedimento) ha introdotto interessanti novità per i giovani titolari di Partita IVA che dedicidono di avviare una start-up riducendo il prelievo fiscale per i primi 5 anni di attività, in maniera consistente (oltre a provvedimenti importanti sul versante previdenziale, come la settima salvaguardia per gli esodati).

La misura, introdotta nella Legge di Stabilità 2016, tiene parzialmente conto delle proteste dei giovani titolari di Partita IVA che, lo scorso anno, si erano visti prima abolire il vecchio regime dei minimi (con aliquota agevolata al 5%) e, poi, grazie a un successivo provvedimento avevano ottenuto la possibilità di usufruirne ancora per il solo 2015, evitando di sotto stare al nuovo regime forfettario (introdotto dalla precedente Legge di Stabilità).

Proprio per questo occorre, allora, considerare le novità e le conferme per entrambi i regimi agevolati e analizzare quelli che sono i maggiori vantaggi fiscali per chi decide di avviare una nuova impresa innovativa.

Vecchio regime dei minimi e nuovo regime forfettario

Nulla di nuovo per il vecchio regime dei minimi ovvero per il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (ex c. 1 e 2, art. 27, DL 98/2011) per il quale i contribuenti avrebbero potuto optare fino al 31 Dicembre 2014, prima e, poi, grazie a un tardivo intervento del Governo (DL 192/2014), fino al 31 Dicembre 2015. I contribuenti che hanno scelto di avvalersi di questo specifico regime fiscale, comunque in fase di disattivazione, potranno continuare ad utilizzarlo fino alla scadenza del primo quinquennio di attività o fino al compimento dei 35 anni di età, rimanendo soggetti ad un’aliquota fiscale sostituitva del 5% e a un limite dei  ricavi di 30000 euro.
Anche i contribuenti che hanno già optato per il nuovo regime forfettario (ex c. 65-89, art. 1, L. 190/2014) non sono interessati da grandi novità (fatta eccezioni per i titolari di start-up e di imprese innovative di cui ci occupiamo nel paragrafo seguente). Tali contribuenti sono soggetti a un’aliquota fiscale sostitutiva che viene calcolata non sulla differenza tra costi e ricavi (come avveniva per il vecchio regime dei minimi) ma su una nuova base imponibile, determinata dal prodotto tra i compensi percepiti e un coefficiente di redditività (un valore percentuale), variabile secondo le differenti categorie professionali (in base ai codici Ateco). Per questa seconda tipologia di contribuenti non è previsto un tetto anagrafico oltre il quale non è più possibile utilizzare il regime forfettario anche se è previsto un tetto reddituale, anch’esso variabile secondo le differenti categorie professionali, al superamento del quale è previsto il passaggio al regime ordinario.

Riforma del Lavoro autonomo

Nuove regime di vantaggio per le start-up

Tra le principali novità di dottrina del lavoro inserite nella Legge di Stabilità 2016 occorre segnalare che, per i titolari di impresa che hanno già aderito o che aderiranno al nuovo regime forfettario introdotto lo scorso anno, è possibile ottenere la riduzione dell’aliquota fiscale dal 15% al 5% per i primi cinque anni di attività, in sostituzione della vecchia agevolazione (conosciuta anche come regime di vantaggio e disciplinata dalla L. 388/2000) in base alla quale era prevista la riduzione dell’imponibile a 1/3 nei primi tre anni di attività.
Questa misura non si applicherà alla totalità dei titolari di Partita IVA ma ai soli titolari di start-up ovvero a quei soggetti che iniziano un attività che possa essere considerata “nuova” e rispettano i seguenti requisiti e condizioni (ricordati anche nel c. 65 art. 1 L. 190/2014):

  • il contribuente non deve avere esercitato un’attività di impresa, artistica o professionale (neanche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti;
  • l’attività esercitata nella nuova imprese non può configurarsi come la pura e semplice prosecuzione di un’altra attività, svolta prima, in forma di lavoro dipendente o autonomo (da questo requisito sono, tuttavia, esclusi i periodi di praticantato obbligatorio ai fini dell’esercizio di una specifica professione o una specifica arte);
  • nel caso in cui si prosegua un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e dei compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente, non deve essere superiori ai limiti reddituali previsti per quella stessa attività, sulla base della classificazione Ateco;