Settima salvaguardia esodati: beneficiari, adempimenti, modalità e termini di scadenza per la presentazione della domanda

I commi 263-276 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) hanno disciplinato la cosiddetta settima salvaguardia, la misura previdenziale a favore dei lavoratori esodati che consentirà di accedere al trattamento pensionistico in deroga ai requisiti attualmente vigenti, disciplinati dalla Legge Fornero.

In altri termini, la settima salvaguardia consentirà a circa 26.300 lavoratori, appartenenti a specifici profili professionali (esplicitamente tutelati dalla Legge di Stabilità 2016) di accedere alla pensione utilizzando i vecchi criteri, vigenti prima dell’entrata in vigore della Legge Fornero che, invece, prevede per la cosiddetta pensione anticipata un requisito contributivo di 42 anni e 6 mesi (41 anni e 6 mesi per le donne) a prescindere dall’età mentre, per la pensione di vecchiaia, richiede un requisito anagrafico di almeno 66 anni e 3 mesi di età.

Beneficiari della settima salvaguardia

Per individuare i soggetti beneficiari dell’intervento occorre richiamare la salvaguardia precedente (L. 147/2014) il cui impianto viene sostanzialmente ripreso, pur con alcune modifiche e restrizioni. La prima importante differenza è il termine per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica che viene spostato dal  dal 6 gennaio 2016 al 6 gennaio 2017.
Tra i soggetti esclusi dalla settima salvaguardia (e che, invece, era interessati dall’intervento precedente) occorre ricordare:

  • i lavoratori che nel 2011 hanno fruito dei permessi di cui alla legge 104/1992;
  • i lavoratori agricoli o quelli stagionali che nel 2011 avevano concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato;

Per quanto riguarda i profili ammessi dall’intervento di salvaguardia della recente Legge di Stabilità si segnalano:

  • i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 Dicembre 2011;
  • i cosiddetti prosecutori volontari ovvero i lavoratori che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (prima del 4 dicembre 2011);
  • i lavoratori che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 30 Giugno 2012 e i lavoratori che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro tra il 30 Giugno e il 31 Dicembre 2012, a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo;
  • i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2007 e il 31 Dicembre 2011;
  • i lavoratori che, nel corso dell’anno 2011 risultano essere in congedo (ex art.42 D. Lgs 151/2001) per assistere figli con disabilità grave;

i lavoratori (esclusi gli agricoli e gli stagionali) con contratto a tempo determinato che hanno cessato il lavoro nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2007 e il 31 Dicembre 2011;

Settima salvaguardia esodati

Modalità di presentazione della domanda

I lavoratori appartenenti ai profili descritti sopra dovranno presentare una specifica istanza di accesso all’intervento di salvaguardia entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, quindi entro il 1° marzo 2016.
Come chiarito dalla circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le modalità operative per la presentazione dell’istanza sono le seguenti:

  • i lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione nel periodo in cui erano collocati in mobilità (o nei 12 mesi successivi) e i lavoratori autorizzati al versamento dei contributi volontari sono tenuti a presentare l’istanza per l’accesso alla settima salvaguardia direttamente all’INPS;
  • i lavoratori che hanno cessato il loro servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, quelli che hanno optato per la risoluzione unilaterale del rapporto del lavoro, quelli in congedo per assistere i figli con disabilità grave e quelli con contratto a tempo determinato sono tenuti a presentare un’apposita istanza presso la Direzione Territoriale del Lavoro di competenza (in base all’indirizzo di residenza del lavoratore stesso);

La circolare  n. 36 del 31 dicembre 2015 del MLPS oltre a contenere i moduli di domanda da utilizzare per la presentazione della domanda indica anche la documentazione specifica che ogni differente categoria dovrà presentare alla DTL, unitamente all’istanza di accesso stessa.
I lavoratori che presenteranno l’istanza potranno essere effettivamente ammessi al beneficio solo se le attività di monitoraggio svolte dall’INPS saranno effettivamente concluse.
Le istanze per accedere alla settima salvaguardia potranno essere inoltrate non solo dai lavoratori interessati ma anche dai soggetti abilitati ovvero dai patronati, dai consulenti del lavoro e dai dottori commercialisti, sia attraverso posta elettronica certificata che con raccomandata A/R.
Per quanto riguarda i lavoratori in mobilità e i lavoratori autorizzati al versamento dei contributi volontari, l’INPS chiarirà a breve le modalità con cui sarà possibile presentare le istanze di accesso.