Tavolo tecnico CNO-INPS del 14 Febbraio: le principali novità

Con una recente comunicazione (Prot. n. 0002335/U/COMUNICATI E NOTIZIE) dello scorso 2 Marzo, la presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, invia ai Consigli Provinciali e a tutti gli iscritti un report dettagliato della Riunione dello scorso 14 febbraio del Tavolo Tecnico istituito tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine e la Direzione Centrale INPS.

Sono stati molti i temi discussi nel Tavolo tecnico tra CNO e Direzione Centrale INPS che, poi, nelle scorse settimane, hanno trovato un effettiva risoluzione o formalizzazione. Ecco quali sono i principali.

Esonero contributivo legge di bilancio 2018

Il primo e più importante tema affrontato nell’incontro è stata la circolare con i chiarimenti operativi riguardanti l’esonero contributivo varato dalla Legge di Bilancio 2018.
La circolare, anticipata nel XVII Forum Lavoro ed effettivamente emanata nei giorni scorsi, consente il conguaglio delle differenti forme di sgravio contributivo previste. La bozza della circolare ha avuto una gestazione molto travagliata, dal momento che sono state contate 11 combinazioni possibili di esonero contributivo, dovute al cumulo dell’esonero vero e proprio, per le assunzioni dei giovani a tempo indeterminato, con i bonus Sud e Neet, di cui ai decreti direttoriali ANPAL, n. 2 e 3 del 2 gennaio 2018.

Anche l’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2018 può essere di fatto suddivisibile in tre fattispecie:

  • ordinaria;
  • per l’apprendistato (che decorre dopo il 12° mese successivo alla conferma del rapporto di lavoro);
  • per le assunzioni in alternanza scuola-lavoro;

La combinazione con i decreti ANPAL, inoltre, comporta il rispetto della regola del De Minimis, o del regolamento comunitario n. 651/2014 che, a sua volta, si sdoppia a seconda se l’età dell’assunto è inferiore o superiore a 25 anni.
L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 non necessiterà di alcun codice di autorizzazione, mentre i bonus dell’Anpal transiteranno sulla procedura Diresco, presente nel portale INPS.
Prima dell’assunzione i consulenti del lavoro potranno interrogare un’apposita utility dell’Inps, che permetterà di accertare il requisito dell’assenza di precedenti assunzioni a tempo indeterminato. L’Istituto ribadisce che il valore di tale informazione, nonostante provenga da una pubblica amministrazione, sarà puramente informativo e non certificatorio.

Riguardo all’utilizzo mensile dell’esonero, sono previste novità rispetto alla gestione del precedente sgravio triennale della Legge di bilancio del 2015. Il nuovo esonero, infatti, è pari al 50% dei contributo dovuti, nel limite mensile di € 250,00 e, comunque, con un tetto annuo di € 3.000,00.
Qualora si superi il limite mensile l’eventuale eccedenza non sarebbe compensabile nei mesi successivi (fermo restando il tetto annuale di € 3.000,00), dal momento che, secondo l’INPS, il tenore letterale della norma, impedirebbe applicazioni estensive.
Riguardo all’utilizzo dell’esonero per gli apprendisti e per le assunzioni in alternanza scuola-lavoro è stato utilmente chiarito che l’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (fatto salvo quanto previsto dal comma 103). Ciò implica che, anche per i giovani che abbiano effettuato percorsi di alternanza scuola–lavoro o periodi di apprendistato, va rispettata, oltre alle condizioni specificamente previste, la condizione generale consistente nell’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato.
Nei casi di prosecuzione dei rapporti di apprendistato, il diritto all’esonero si matura dal momento della prosecuzione stessa e lo sgravio viene posticipato di un anno in quanto per i 12 mesi successivi già esiste un regime agevolato per il mantenimento in servizio. Quindi, nel caso di prosecuzione di un rapporto di apprendistato, la condizione ostativa di un precedente rapporto a tempo indeterminato non può essere individuata nella prosecuzione stessa: il diritto si matura alla data della prosecuzione ed è a quella data che va verificato se il soggetto abbia o meno avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato. Ovviamente, il precedente periodo di apprendistato non va computato nella valutazione della clausola ostativa.

Enpals e certificato di agibilità

La legge di Bilancio 2018 ha modificato (con il c. 1097) la norma relativa al rilascio del certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo. In questo comparto non sussiste più l’obbligo del certificato di agibilità in caso di assunzioni con contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) o in altre specifiche situazioni.
Il certificato di agibilità è invece obbligatorio per i lavori autonomi del comparto che offrono prestazioni superiori ai 30 giorni. La ragione di tale vincolo non si comprende in modo chiaro, per questo è stato aperto un tavolo di confronto fra INPS e Ministeri del Lavoro e dello Sport.
Presumibilmente, se sarà sposata la tesi interpretativa dell’INPS il certificato di agibilità diverrà obbligatorio per i lavoratori autonomi, a prescindere dalla durata del contratto.

Assunzione con apprendistato di soggetti in disoccupazione o mobilità

Uno dei decreti attuativi del Jobs Act (c. 4 art. 47 D. Lgs. 81/2015) ha previsto la possibilità di assumere, con contratto di apprendistato professionalizzante, anche lavoratori, di età superiore ai 29 anni, che beneficiano dell’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, come Naspi, ex-Aspi, Mini-Aspi, Dis-Coll e ASDI.
Per l’instaurazione del rapporto di lavoro è sufficiente che il lavoratore sia titolare del diritto di percepire l’indennità, sebbene sia opportuno che abbia effettivamente presentato l’istanza per la NASPI.
L’attivazione del contratto di apprendistato deve comunque essere finalizzata alla qualificazione o alla riqualificazione del lavoratore, per questo oltre a un indispensabile piano formativo, il lavoratore potrà essere assunto presso lo stesso datore di lavoro per il quale ha precedentemente lavorato, solo se gli sarà attribuita una nuova qualifica o se la riqualificazione sarà dovuta al cambiamento/ammodernamento del processo produttivo (interpello Ministero del Lavoro n. 8/2007).
Riguardo alle assunzioni con contratto di apprendistato di lavoratori che già percepiscono la Naspi (o l’Aspi), secondo l’INPS (messaggio n. 2243/17) non è possibile cumulare le agevolazioni contributive previste per il contratto di apprendistato con il contributo mensile pari al 20% dell’indennità residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Inquadramento cassa e scuole edili

Per quanto riguarda il trasferimento dell’inquadramento previdenziale delle scuole edili dal settore terziario alle attività ausiliarie dll’edilizia, è stato chiarito che ciò non incide sull’applicazione del CCNL aziendale che, quindi, rimane nel settore terziario per le scuole edili che non si erano uniformate al CCNL dell’edilizia.

Subdeleghe dei Consulenti del lavoro

L’INPS conferma che è operativo il controllo, con verifica dell’Unilav o Uniemens, sulla effettiva instaurazione di un rapporto di dipendenza per i soggetti subdelegati (dipendenti) alle attività di intermediario con l’Istituto dai consulenti del lavoro ma anche delle associazioni di categoria.
Riguardo alle subdeleghe l’INPS si è impegnato a superare l’anomalia che impedisce al consulente titolare dello studio di poter verificare le attività poste in essere per suo conto dal subdelegato nel portale dell’Istituto.

Società sportive dilettantistiche

Riguardo alle società sportive dilettantistiche viene confermata la possibilità, prevista dalla Legge di Bilancio 2018 (commi da 353 a 360 art, 1 L. 205/2017), che esse operino con scopo di lucro.

Collaborazioni coordinate e continuative nelle SSD

Sempre alla luce dell’ultima Legge di Bilancio (c. 358 art. 1 L. 205/2017) viene posta una distinzione netta tra le società sportive dilettantistiche a scopo di lucre e quelle non lucrative.
Per le due configurazioni societarie sussistono differenti regole sia nel trattamento sia fiscale delle retribuzioni dei collaboratori coordinati e continuativi sia nel trattamento previdenziale e nella corresponsione dei contributi di questi ultimi ai fondi di previdenza complementare.
Un tavolo congiunto tra INPS, Ministero del Lavoro e Ministero dello Sport, dovrà chiarire le questioni che ancora sollevano dubbi, soprattutto riguardo al trattamento previdenziale di alcune tipologie di redditi.