Lettera inviata dalla Presidente Calderone al Ministro Catalfo

La Presidente Calderone invia una lettera al Ministro Nunzia Catalfo, avente a oggetto le misure di integrazione salariale connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si legge: “Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), entrato in vigore il 9 novembre 2020, interviene nuovamente sul tema delle misure di integrazione salariale alla luce della gravissima crisi determinata dall’emergenza epidemiologica. Uno degli aspetti più importanti riguarda la possibilità di estendere anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020 la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali con causale Covid-19. Al riguardo, l’art. 12, comma 2, del d.l. 149/2020 menzionato, prevede che: “I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”.
Il richiamo all’art. 12 del d.l. 137/2020 merita una attenta analisi. “

E ancora: “Tale norma prevede che:

  • al comma 1 prima parte, “I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa
    per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di
    concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione
    in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
    con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19”;
  • al comma 2, primo capoverso, “Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute
    ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove
    settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
    modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126…

Orbene, dal combinato disposto delle norme menzionate si evince che:

-l’estensione degli ammortizzatori ai dipendenti in forza al 9 novembre 2020 sia limitato alle
sole 6 settimane del medesimo d.l. 137/2020 e non anche alle settimane (9 + 9) previste dal d.l.
104/2020;

-i datori di lavoro non possono accedere alle sei settimane se non siano già stati interamente
autorizzati rispetto all’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104.

Tale limitata estensione produce un effetto sociale molto negativo, pregiudicando la posizione
dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020, i quali potrebbero non usufruire mai delle ulteriori 6
settimane previste dall’art. 12 del d.l. 137/20, dato che molte aziende (virtuose) a oggi non hanno ancora
interamente utilizzato le precedenti 18 settimane stabilite dal d.l. 104/2020.
Per questi motivi sollecitiamo un Suo tempestivo intervento dirimente che possa far prevedere
nella norma in conversione che i lavoratori in forza al 9 novembre 2020 possano usufruire sia delle 6
settimane di integrazione salariale previste dall’art. 12 d.l. 137/2020, sia delle settimane di integrazione
salariale (9+9) previste dal d.l. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.