Circolare 10/2020 Fondazione Studi: il Decreto Legge 23/2020

Con la Circolare 23/2020 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro illustra e chiarisce il Decreto Legge 23/2020 sulle misure a favore del sostegno della liquidità delle imprese.

Come noto, la chiusura forzata – totale o parziale – delle attività economiche ha generato una repentina ed eccezionale crisi di liquidità nei confronti di aziende e professionisti, con effetti discendenti su milioni di lavoratori e sulle loro famiglie.

Nell’attuale situazione emergenziale l’adozione di strumenti finanziari atti a salvaguardare l’economia nazionale si è resa necessaria e non procrastinabile. Al tal fine, mediante il decreto legge n. 23/2020, il legislatore si è fatto garante, nei confronti di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, di finanziamenti da erogare alle imprese italiane sotto qualsiasi forma.

Fin dalla prima applicazione delle misure contenute nel provvedimento sono emerse svariate criticità interpretative, alcune delle quali – si auspica – vengano corrette in fase di conversione in legge. Con il presente documento, tuttavia, si è ritenuto utile analizzare gli aspetti della normativa che interessano aziende e professionisti che accedono al prestito garantito dallo Stato, le somme richiedibili e la finalizzazione delle stesse al pagamento di debiti correnti nonché al sostegno
del programma di sviluppo della propria attività.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Finalità della norma

La finalità della norma, enunciata all’art. 1 comma 1 del decreto in commento, è assicurare la necessaria liquidità alle imprese, colpite dall’epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, con sede in Italia.
A tal fine, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, affinché tali soggetti accordino finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del comma in commento non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
Di questi, almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di:

  • piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA;
  • imprese che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il comma 12 subordina l’efficacia dei commi da 1 a 9 all’approvazione della Commissione europea, ai sensi della nuova disciplina sugli aiuti di Stato. La disciplina in commento è stata approvata dalla Commissione UE il 14 aprile 2020 (decisione n. SA56963).

Condizioni per il rilascio della garanzia da parte di SACE

Il comma 2, del citato articolo 1 elenca, dalla lettera a) alla n), una serie di condizioni necessarie al rilascio della garanzia da parte di SACE.
Nello specifico:

  • la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
  • al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà come definite dalla normativa europea, e alla data del 29 febbraio 2020 non aveva nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate;
  • l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
    1. il 25 per cento del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale. Si segnala l’errato riferimento alla nozione di “fatturato (…), come risultante dal bilancio (…)” che, in sede di conversione in legge, andrebbe sostituito per coerenza con il noto principio della competenza economica con “ricavi (…), come risultante dal bilancio (…)” uniformando la terminologia utilizzata al successivo art. 13, comma 1, lett. m) dove ci si riferisce a “(…) 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata (…)”;
    2. il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio. Qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa. I criteri per l’individuazione del limite di importo garantito, di cui al comma 2 lett. c) sono indicati al successivo comma 3, nel quale si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti nel medesimo Paese da parte dell’impresa (ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo). L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la stessa impresa (ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo societario) siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all’articolo in commento ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
  • la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
    1. 90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro. Per queste imprese, di minore dimensione, è prevista la procedura semplificata di rilascio delle garanzie di cui al comma 6 (vedi infra);
    2. 80 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
    3. 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Ai fini dell’individuazione della percentuale di copertura dell’importo del finanziamento, di cui al comma 2, lett. d), il successivo comma 4 fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.
Le predette percentuali di copertura possono essere elevate, a determinate condizioni, con un decreto ministeriale di cui al comma 8;

  • le commissioni annuali di garanzia dovute dalle imprese a SACE sono:
    1. per i finanziamenti a PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
    2. per i finanziamenti a imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
  • la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
  • la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del decreto in esame, per capitale, interessi e oneri accessori fino all’importo massimo garantito;
  • le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all’impresa;
  • l’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. Considerando che la Legge non dispone che per l’avvenire,sembra ragionevole ritenere che l’approvazione della distribuzione di dividendi o del riacquisto di azioni proprie, deliberati prima della data di entra in vigore del decreto in commento (9 aprile 2020), non costituisca un ostacolo all’accesso delle garanzie in commento;
  • l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. La previsione introduce condizioni di accesso alla garanzia che, nella situazione economia attuale, rischiano di ingessare l’attività d’impresa. Sarebbe auspicabile, in sede di conversione in legge, espungere la predetta lettera l) dal comma 2. Qualora la norma fosse mantenuta in vigore, si segnala che la stessa è scritta in maniera eccessivamente generica tale da poter generare diversi problemi applicativi (si veda a tal proposito l’approfondimento dedicato allo specifico tema dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro);
  • il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto;
  • il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. Si segnala che le imprese con debiti bancari potrebbero ottenere i predetti finanziamenti i quali, in tutto o in parte, andrebbero a tacitare dette linee di credito, venendo accreditati su preesistenti c/c, con l’effetto di sostituire un debito chirografario con un debito a garanzia pubblica. In sede di conversione in legge si potrebbe prevedere l’accreditamento del finanziamento su un c/c dedicato non aggredibile dalla banca erogante ovvero da terzi.

La garanzia dello Stato

Il comma 5 prevede che per obbligazioni derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, SACE S.p.A. sia assistita da una garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, a copertura tanto del rimborso del capitale quanto del pagamento degli interessi, per le cui finalità viene istituito l’apposito Fondo a copertura presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Inoltre, SACE S.p.A. svolge anche per conto di tale Ministero le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.

La procedura di rilascio della garanzia

Il comma 6 prevede una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro (di cui al comma 2, lett. d), n. 1). Ai sensi del comma 7, per le imprese di maggiori dimensioni – con fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia (di cui al comma 2, lett. d), n. 2), e fatturato superiore a 5 miliardi di euro (di cui al comma 2, lett. d), n. 3) – il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria di SACE S.p.A.

In particolare, per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro – sulla base dei dati risultanti da bilancio ovvero di dati certificati, con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, se l’impresa non ha approvato il bilancio – si applica una procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. Tale procedura, applicabile alle imprese di minori dimensioni (di cui al comma 2, lettera d), n. 1), per le quali vi è una copertura del 90 per cento dell’importo del finanziamento, prevede i seguenti passaggi:

  • l’impresa interessata all’erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
  • in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest’ultima processa la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
  • il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

Il comma 7 dispone che, qualora l’impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6 (si tratta delle imprese di cui al comma 2, lettera d), numeri 2 e 3) il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è, come anticipato poc’anzi, subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.
La garanzia viene rilasciata tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa, beneficiaria della garanzia, svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

  • contributo allo sviluppo tecnologico;
  • appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
  • incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
  • impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
  • peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.

L’Associazione Bancaria Italiana in data 21 aprile ha comunicato ai propri associati le modalità operative per l’accesso alla garanzia, di cui all’articolo 1 del decreto in commento, concordate con SACE S.p.A. Le banche potranno presentare le domande di garanzia e ottenere le risposte di ammissione tramite il portale www.sacesimest.it/garanziaitalia .

Da segnalare che oltre al portale “Garanzia Italia”, dedicato alle banche, sul sito della SACE S.p.A. è anche disponibile per imprese e professionisti un simulatore in grado di restituire l’importo finanziabile a fronte di parametri economici e finanziari riferibili al potenziale beneficiario.

Altri contenuti della Circolare 10/2020

  • Il Fondo Centrale di Garanzia PMI
    • L’intervento di garanzia del fondo PMI
    • Il finanziamento di importo fino a 25.000 euro
    • Ulteriori previsioni
    • Il micro credito
  • Sottoscrizione dei contratti e comunicazioni in modo semplificato
  • Tabelle riepilogative
    • Misure per la liquidità delle imprese
    • Fondo centrale di garanzia PMI

Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 30 Aprile 2020 12:04

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