Codice fiscale del coniuge nella CU 2016: una (altra) richiesta illegittima della PA

Solo pochi giorni fa si è configurata l’ennesima richiesta illegittima da parte della PA: quella del codice fiscale del coniuge da inserire nella Certificazione Unica 2016, relativa ai redditi erogati nello scorso periodo d’imposta (2015) da parte di datori di lavoro e sostituti d’imposta.

In questo caso, la PA – come spesso è già avvenuto nel caso dell’INPS, che sovente ha richiesto documenti e certificati già in possesso di altre amministrazioni pubbliche – con la decisione di richiedere un dato, quello del codice fiscale del coniuge (anche se non a carico), da inserire nella Certificazione Unica 2016, non solo sta mettendo in atto una richiesta illegittima ma sta, soprattutto, creando molteplici problemi ai datori di lavoro, ai sostituti d’imposta e ai professionisti che si occupano dell’assistenza fiscale, consulenti del lavoro compresi. Cerchiamo di capire perché.

Certificazione Unica 2016: novità, dati e scadenze

Con il Decreto Direttoriale n. 7786/2016, emanato lo scorso 15 Gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i modelli dichiarativi definitivi (e le relative istruzioni per la compilazione) per la Certificazione Unica 2016 e per il Modello 770/2016. La novità fondamentale di quest’anno è che la CU 2016 sarà più complicata rispetto allo scorso anno dal momento che i dati da inserire aumentano mentre, per quanto riguarda le scadenze, i sostituti d’imposta e gli intermediari abilitati non avranno vita facile, poiché dovranno inviare al Fisco tutte le CU entro il prossimo 7 Marzo.
Altra complicazione relativa alla Certificazione Unica 2016 è quella di un modello duplice, infatti:

  • entro il 28 Febbraio (o, comunque, entro 12 giorni dal momento della cessazione del rapporto di lavoro) i datori di lavoro (sostituti d’imposta o intermediari abilitati) dovranno consegnare ai dipendenti il Modello sintetico via mail o con invio cartaceo;
  • entro il 7 Marzo i datori di lavoro (sostituti d’imposta o intermediari abilitati) sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, all’Agenzia delle Entrate, il modello Ordinario della CU 2016;

La maggiore novità di quest’anno è che, al fine di realizzare un Modello 730/2016 più completo ed esaustivo è stata prevista un’unica scadenza per tutte le certificazioni uniche da inviare, comprese quelle dei lavoratori autonomi il cui invio, lo scorso anno, era slittato a Settembre, in concomitanza con la scadenza del Modello 770. Le certificazioni uniche, inoltre, quest’anno saranno più corpose e richiederanno, quindi, una maggiore mole di lavoro perché dovranno contenere i seguenti dati:

  • i redditi da lavoro dipendente, e i redditi equiparati ed assimilati ad essi, assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva;
  • i redditi da lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi (artt. 53 e 67 del TU delle imposte sui redditi);
  • altre provvigioni per prestazioni, anche occasionali, corrisposte per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio o di procacciamento d’affari, vendita a domicilio;
  • compensi erogati a seguito di pignoramenti o di espropri;
  • prestazioni relative a contratti d’appalto per lavori condominiali;
  • indennità di cessazione per rapporti di agenzia, funzioni notarili e attività sportiva;

Last but not the least, come spiegano le istruzione pubblicate insieme al Decreto Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, nella CU 2016 dovranno essere inseriti anche alcuni dati, come il Codice Fiscale del coniuge, anche non fiscalmente a carico, che lo scorso anno non erano richiesti.

Perché il codice fiscale del coniuge anche se non a carico nella CU 2016 è una richiesta illegittima

Più in generale occorre sottolineare che nella nuova CU 2016 è necessario inserire molti dati che, fino allo scorso anno trovavano posto nel Modello 770 Semplificato, la cui scadenza era di gran lunga più comoda, dal momento che dal 1 Agosto slittava con la consueta proroga, a fine Settembre.
Quali sono, allora, gli aggravi da cui è caratterizzata la certificazione unica di quest’anno? Oltre all’obbligatorietà del codice fiscale del coniuge del sostituito, anche se non a carico, ricordiamo lo sdoppiamento della casella relativa ai redditi da lavoro dipendente, dove viene distinto il reddito erogato dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato da quello erogato dai rapporti di lavoro a tempo determinato; la nuova casella “casi particolare (Casella 11), dove è necessario segnalare se sono (o non sono presenti) giorni per i quali non spettano detrazioni d’imposta; l’obbligo di riportare il dettaglio degli oneri nella sezione denominata “Oneri deducibili”, da descrivere attraverso una nuova tabella di codici e, infine, l’obbligo di segnalare (attraverso la nuova casella 477, nella sezione “Altri dati”) la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione, per cui i lavoratori privati hanno recentemente avuto la possibilità di optare.
Ora, mentre in quasi tutti i casi appena elencati ci troviamo di fronte a un aggravio nella procedura di compilazione della CU 2016 che richiede, però, solo l’inserimento di dati che si sarebbero comunque dovuti inserire nel Modello 770 tra qualche mese, nel caso del codice fiscale anche non fiscalmente a carico si presentano delle difficoltà oggettive che renderebbero pressoché impossibile la preparazione delle certificazioni uniche entro i termini previsti (7 Marzo).
I datori di lavoro e, quindi, i consulenti del lavoro, in che modo dovrebbero reperire questo dato nel caso di rapporti di lavoro conclusi in cui i dipendenti, dimessi o licenziati, non sono più reperibili? E come ci si dovrebbe comportare nel caso in cui il coniuge fosse, per qualche motivo sparito e non fosse più rintracciabile? Che dire poi della tempistica con cui queste novità sono state rese note ossia a distanza di meno di due mesi dalla scadenza dei termini per l’invio della certificazione unica?
L’Agenzia delle Entrate non può pretendere che si possa considerare un tempo congruo per  richiedere a milioni di lavoratori per i quali i consulenti del lavoro elaborano mensilmente la busta paga, il codice fiscale del coniuge.
Per questi motivi la Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, si è vista costretta a richiedere al Ministro Padoan un’indispensabile proroga dei termini per l’inserimento del coniuge fiscale del coniuge nella certificazione unica, posticipando l’adempimento al prossimo anno, come è possibile vedere dal testo della lettera riportata qui sotto:

Lettera del Presidente Marina Calderone al Ministro Pier Carlo Padoan

Una richiesta imprescindibile che esige, ora di essere necessariamente soddisfatta: come sottolinea bene Marina Calderone, in molti casi non sarebbe tecnicamente possibile inserire il codice fiscale del coniuge non a carico e, quindi, per i consulenti del lavoro, oltre a un insostenibile aggravio degli adempimenti, in vista di una scadenza molto vicina, in molti casi diverrebbe inevitabile la sanzione amministrativa di 100,00 euro prevista (dal D. Lgs. 175/2014) in caso di certificazioni uniche omesse, tardive o errate, peraltro facilmente opponibile, considerata la palese violazione da parte dell’Amministrazione dell’art.  97 della Costituzione (principio del buon andamento e imparzialità della PA).

Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 22 Giugno 2018 15:32

Simone Casavecchia:
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