Accesso tramite Pin ai servizi online – richiesta proroga.

Con il Protocollo U n. 2021/0007477 del 28/09/2021 la Dott.ssa Marina Elvira Calderone scrive alla Dott.ssa Gabriella Di Mihele direttore Generale INPS, quanto segue.

“Con riferimento al Messaggio Inps n° 2926 del 25-08-2021 e alla scadenza del 30 settembre 2021, quale data di dismissione dei Pin per l’accesso, da parte degli intermediari, ai servizi Inps, si rappresenta quanto segue. Il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121 ha introdotto il comma 3-bis all’articolo 66-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, disponendo che “fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità
digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a
decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.”

Il messaggio dell’Istituto sopra citato prevede l’accesso ai servizi on line di rispettiva competenza mediante PIN con tutti i profili, fino al 30 Settembre 2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Tale comma dispone tuttavia che “Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021”.

Orbene, dall’analisi comparativa dei testi riportati, è ragionevole ritenere che il legislatore abbia posto la data limite del 30 settembre 2021 con riferimento alle credenziali dedicate ai “cittadini”, vincolando, viceversa, con riferimento alle imprese ed ai professionisti, la decorrenza dell’utilizzo esclusivo delle identità digitali SPID, della carta di identità elettronica e della Carta Nazionale dei servizi, secondo quanto stabilito da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ad oggi non
ancora emanati.
L’interpretazione di cui sopra evita un contrasto tra norme altrimenti evidente e pare peraltro coerente con i principi di specialità e di successione delle norme nel tempo, tenuto conto che il criterio generale (relativo ai “cittadini” in generale) è stato posto con il D.L. del 16 luglio 2020 ed il criterio più specifico, relativo a imprese e professionisti, con il D.L, posteriore nel tempo, del 10 settembre 2021.

Al quadro delineato si aggiungono inoltre diverse difficoltà di natura tecnica, già ampiamente discusse e segnalate nell’ambito del tavolo congiunto con codesto Consiglio Nazionale, in particolare circa l’operatività dei subdelegati nella gestione del cassetto previdenziale e di altre funzionalità dedicate ai vari adempimenti. In particolare, alcune istanze quali ad esempio quelle relative ai modelli Sr41, al Durc, non risultano visibili da
parte del delegato se presentate dal sub-delegato e viceversa. Per tutto quanto sopra e facendo seguito alle interlocuzioni intercorse, nonché alle criticità normative e tecniche più volte evidenziate, lo scrivente Consiglio Nazionale ritiene inevitabile procedere alla proroga del termine
del 30 settembre 2021, individuato quale scadenza per l’accesso tramite PIN ai servizi online, o altresì al riferimento, per imprese e professionisti, all’emanazione dei decreti citati quale termine di scadenza Si ritiene infatti necessario che l’Istituto consenta l’utilizzo delle credenziali di accesso attualmente in uso almeno sino alla completa risoluzione delle problematiche evidenziate e, in ogni caso, sino all’emanazione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

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