Approfondimento 2/4/2020 Fondazione Studi: FIS e assegni familiari

Nell’Approfondimento del 2 Aprile 2020 la Fondazione espone le ragioni in forza delle quali durante l’assegno ordinario FIS con causale Covid-19 debbano essere riconosciuti gli assegni al nucleo familiare, diversamente da quanto affermato dall’Inps.
Tale possibilità può avvenire mediante anticipazione del datore di lavoro, anche in caso di assegno ordinario, salvo successivo conguaglio con i contributi dovuti.

L’Inps con la Circolare 47 del 28 marzo 2020 ribadisce un orientamento già espresso con la circolare n. 130/2017 e cioè che

“durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare”.

Con la stessa circolare n. 47 l’Istituto

“riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti”

relativamente alla cassa integrazione in deroga.

Questa differenza di trattamento rispetto all’applicazione di istituti aventi ontologicamente la stessa natura di sostegno al reddito non trova alcun fondamento giuridico secondo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

La posizione dell’Istituto viene giustificata dalla considerazione che il decreto interministeriale 3 febbraio 2016 n. 94343, istitutivo del FIS, non
prevede espressamente il pagamento dell’ANF per i lavoratori che siano destinatari dell’assegno ordinario o di solidarietà.
Invero, il citato Decreto Interministeriale non contiene alcuna previsione volta ad escludere l’erogazione dalla prestazione degli assegni al nucleo familiare (semplicemente non ne fa menzione) e questa omissione risulta sufficiente all’Istituto per affermare l’esclusione del diritto alla maturazione degli ANF in capo al lavoratore.

Ulteriormente, giova precisare che la circolare 47 del 28 marzo 2020, su menzionata, mentre da un lato omette di fornire indicazione in merito al pagamento dell’ANF in relazione alla CIGO per Covid-19, dall’altro afferma che

“la disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti”

relativamente alla Cassa integrazione in deroga.
Tale differenza di trattamento rispetto all’applicazione di istituti aventi ontologicamente la stessa natura di sostegno al reddito non trova alcun fondamento giuridico.
Al riguardo, si evidenzia che il D. Lgs. n. 148/2015 prevede:

  • all’articolo 3, comma 9, che ai “lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni”;
  • all’articolo 7, comma 4, che “nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell’Inps territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta di questa”;
  • all’articolo 30, comma 1, che “all’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie”.

L’art. 7, comma 9 del decreto interministeriale 30 marzo 2016, n. 94343, poi, prevede che all’assegno ordinario, per quanto compatibile, si applica la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

Orbene, anche ipotizzando che il FIS non eroghi la prestazione degli ANF (ma, si ribadisce, non è indicato espressamente in nessuna norma), occorre domandarsi se il lavoratore maturi comunque il diritto alla prestazione in costanza del ricorso alla Cassa integrazione salariale. A tal proposito, supporta l’art. 6 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, recante “Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell’assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati”, che stabilisce come ai lavoratori ammessi in Cassa integrazione guadagni spettino gli assegni familiari nella misura intera.

Da quanto sopra esposto, si ricava che, sia in riferimento al trattamento CIGO che al trattamento FIS, diversamente da quanto affermato dall’Inps nella circolare 47/2020, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario debba essere erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare. Inoltre, deve essere riconosciuta anche la possibilità al datore di lavoro di anticipare la prestazione in caso di assegno ordinario, salvo successivo conguaglio con i contributi dovuti.
Solo in caso di espressa incompatibilità con l’assegno ordinario della normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, possono infatti essere escluse prestazioni a favore dei lavoratori che, peraltro, darebbero luogo a disparità di trattamento.

Ulteriormente, va evidenziato che gli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020 hanno la finalità di introdurre strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Non si comprenderebbe, pertanto, l’ingiustificata esclusione della prestazione degli ANF in caso di assegno ordinario, vista la previsione di specifici interventi, ai sensi dell’art. 19 del decreto “Cura Italia”, a favore di lavoratori occupati presso datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Tenendo presente che tali interventi sono finalizzati alla concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

A tal fine, il D.L. n. 18/2020 ha stabilito delle regole speciali volte a favorire l’accesso alla prestazione. È infatti previsto che:

  • limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 del citato articolo 19 e in considerazione della relativa fattispecie, non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
    n. 148;
  • l’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • ai lavoratori non si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Coerentemente con la disciplina specialistica di favore, il legislatore ha previsto che gli oneri finanziari per sovvenzionare la prestazione siano in parte posti a carico del Bilancio dello Stato.
Non a caso, lo stesso Inps ha ritenuto con la circolare n. 47/2020 che vi sia una deroga alla disciplina ordinaria prevista per l’accesso alla prestazione relativa ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015.

Tali fondi, ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 18/2020 debbono consentire l’accesso all’assegno ordinario anche in mancanza di regolarità contributiva.
A giustificare tale interpretazione, il carattere di specialità dello stesso “Cura Italia” e più in particolare la previsione di uno specifico finanziamento delle prestazioni contenuto all’art. 19, comma 6, del provvedimento.
In subordine, pertanto, anche la specialità della decretazione in questione ben potrebbe legittimare l’estensione della maturazione degli ANF per i lavoratori collocati in sospensione del rapporto di lavoro con accesso all’assegno ordinario.