Basi di calcolo 2019 per autoliquidazione premi INAIL: la protesta di ANCL

Con una recente comunicazione (Prot. n. 566/Pres.) dello scorso 2 Aprile, il Presidente Nazionale ANCL, Dario Montanaro, sollecita INAIL in merito all’aggiornamento della piattaforma informatica dell’Istituto, attualmente priva delle basi di calcolo per l’anno 2019 per l’autoliquidazione dei premi assicurativi da versare.

Il mancato, e ingiustificato, aggiornamento di tali basi di calcolo ha determinato di fatto la mancata operatività del sito INAIL come, lo scorso 2 Aprile, hanno potuto constatare molti Consulenti del lavoro che si sono trovati nell’impossibilità di determinare i premi assicurativi da versare per le proprie aziende clienti.

A tal proposito Dario Montanaro ricorda che l’art. 1, comma 1125 della legge n. 148 del 2018 prevede che

“per consentire l’applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1″ gennaio 2019, iltermine del 31 dicembre previsto dall’articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è differito, per il 2019, al 31 marzo dello sfesso anno”.

Alla data del 2 Aprile, tuttavia, non si riscontrano aggiornamenti delle basi di calcolo per l’autoliquidazione dei premi assicurativi. Peraltro si è giunti oramai oltre il termine previsto dalla norma. Questo ingiustificato ritardo sta ingenerando molte difficoltà ai professionisti che seguono le aziende.

Proprio per questo il Presidente dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro sottolinea che le norme di legge devono essere rispettate anche da INAIL, per il buon andamento dell’economia. L’autoliquidazione è infatti necessaria anche per la predisposizione dei bilanci che le aziende devono inviare ai sindaci e ai revisori entro il 31 marzo di ogni anno e ai soci, entro il 2 aprile di ogni anno.
Ancora una volta, invece, ANCL è costretta a constatare il totale disinteresse verso le difficoltà perennemente manifestate dal sindacato unitario dei consulenti del lavoro (cfr. nota del 2 gennaio 2019, Prot. N. 26/Pres.).

Alla luce di ciò, Dario Montanaro chiede che entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione, INAIL informi l’ANCL sulle problematiche sorte circa la mancata pubblicazione della documentazione menzionata e su come l’Istituto intende procedere in merito. Inoltre, in considerazione delle novità normative ANCL chiede di conoscere, entro il medesimo termine, l’eventuale nuovo calendario di termini e scadenze che le aziende ed i Consulenti saranno tenuti ad osservare.