Disciplina imposta di bollo

L’art. 3, co. 1, del suddetto D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 “Disciplina imposta di Bollo” e successive modifiche e integrazioni prevede che tutti gli atti inerenti alla tenuta di pubblici registri tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili devono essere soggetti ad imposto di bollo

Con parere del 5 settembre 2012, il Ministero dell’Economia ha precisato che “in assenza di una puntuale norma di esenzione, le istanze formulate ad un ente pubblico, quale è l’Ordine professionale, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili sono da assoggettare all’imposta di bollo, secondo le prescrizioni contenute nel richiamato art. 3”. (allegato alla presente)

Pertanto  tutte le istanze presentate per ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo, quali ad esempio le domande di iscrizione agli albi professionali, di trasferimento di iscrizione, di cancellazione dagli albi professionali, di iscrizione in elenchi afferenti agli albi stessi, ovvero il rilascio di certificati di iscrizione, di estratti, e/o copie di provvedimenti adottati dall’Amministrazione, verranno assoggettate all’imposta di bollo.