Istruzioni operative per la formazione dei Revisori Legali

Con una recente comunicazione (Prot. 0009026/U/COMUNICATI E NOTIZIE) il Vice Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Sergio Giorgini, informa i Consigli Provinciali dell’Ordine, i Consiglieri Nazionali e i Revisori dei Conti del CNO circa il Protocollo d’intesa recentemente sottoscritto tra Consiglio Nazionale e Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per la formazione dei Consulenti del Lavoro iscritti anche al Registro dei Revisori Legali.
Il Protocollo d’Intesa è da considerarsi un documento di primaria importanza perché dà conto delle istruzioni operative per la formazione dei Revisori Legali.

Indicazioni e istruzioni operative per la formazione dei Revisori Legali

Le indicazioni operative contenute nella recente comunicazione del Vice Presidente del CNO Sergio Giorgini, fanno seguito a una precedente comunicazione (Protocollo n. 0002580 dell’8 marzo 2018) nella quale si invitavano i Consigli Provinciali a divulgare ai propri iscritti il Protocollo di Intesa stipulato da questo Consiglio Nazionale con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto il riconoscimento dell’equipollenza della formazione già assolta dagli iscritti nell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (di seguito “Protocollo”) e alla procedura di comunicazione annuale dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo al MEF per gli iscritti al Registro dei Revisori di cui all’art. 5, commi 10 e 11, D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.
Ecco quali sono le nuove indicazioni operative in merito.

I Consigli Provinciali sono chiamati ad acquisire informazioni relative all’eventuale iscrizione dei Consulenti del Lavoro anche al Registro dei Revisori Legali.
Per facilitare ed agevolare l’espletamento di tale adempimento, il Consiglio nazionale dell’Ordine ha fatto implementare il software utilizzato per la gestione dell’Albo, prevedendo la possibilità di inserire un “flag” (ovvero una segno di spunta) a fianco alla dicitura “Revisore legale”, nonché la possibilità di valorizzare l’apposita casella relativa al numero di iscrizione al Registro dei Revisori legali (cfr. immagine sotto).

Albo sezione Revisore Legale

A tal proposito i Consulenti del Lavoro iscritti anche al Registro dei Revisori legali devono essere consapevoli della possibilità di avvalersi dell’equipollenza formativa, ai sensi del predetto Protocollo.

I consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine Provinciale di Viterbo sono inoltre chiamati a:

  • comunicare al CPO la propria eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Legali, indicandone numero, data ed estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
  • dichiarare, distintamente per gli anni 2017 e 2018, tutti gli eventi formativi ai quali hanno partecipato, specificandone materie e rispettivi codici strettamente riconducibili ai corsi come identificati nel Programma del MEF allegato al Protocollo d’intesa in oggetto.

In base a quanto chiarito e precisato dal MEF con la Circolare n. 6 del 28 febbraio 2018, non possono essere ritenuti utili, ai fini della maturazione di crediti formativi validi per la formazione dei Revisori Legali, corsi identici ad altri già frequentati.

Saranno, invece, ammessi corsi che si riferiscono, ad esempio, ad aspetti diversi di uno stesso principio professionale, oppure perseguono ulteriori gradi di approfondimento o costituiscono un aggiornamento sulla base della evoluzione normativa o, ancora, illustrano nuovi o diversi profili di argomenti già esposti.
Affinché un evento formativo possa essere ritenuto valido ai fini della formazione continua dei Revisori Legali iscritti anche all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, inoltre, ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo, i Consigli Provinciali dovranno verificare la sussistenza delle seguenti condizioni:

  1. le tematiche dell’evento devono essere conformi alle materie indicate nell’Allegato 1 del Protocollo, verificando la corrispondenza con la classificazione del Programma annuale adottato dal Ragioniere generale dello Stato, con particolare e scrupolosa attenzione alla esatta identificazione dei codici delle macro-aree e a quelli degli argomenti elencati (codici interni).
  2. l’evento deve essere organizzato da un soggetto abilitato ad organizzare e svolgere eventi formativi validi ai fini della formazione continua dei Consulenti del Lavoro, ovvero, Consiglio Nazionale e sue Fondazioni, Consigli Provinciali e altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale.

I Consigli Provinciali, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno, sono tenuti a comunicare al CNO gli eventi ai quali hanno partecipato i propri iscritti nell’anno precedente. Si rammenta che per gli anni 2017 e 2018 il termine è unificato al 31 gennaio 2019 e che per ogni singolo evento dovranno risultare:

  • codice e sottocodice del corso;
  • titolo della materia trattata;
  • durata del corso;

In virtù di quanto previsto all’articolo 3 del Protocollo di Intesa, il Consiglio Nazionale è infatti tenuto a comunicare annualmente al MEF tutti gli eventi a cui abbiano partecipato i Consulenti del Lavoro iscritti anche al Registro dei Revisori Legali.

Ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, inoltre l’iscritto al Registro dei Revisori Legali deve conseguire, per ciascun anno, almeno 20 crediti formativi, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con propria Circolare n. 28 del 19 ottobre 2017 ha previsto, in via del tutto straordinaria, che per i Revisori Legali l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo all’anno 2017 sia prorogato sino al 31 dicembre 2018.
Pertanto, i Consulenti del Lavoro iscritti al predetto Registro potranno indicare, nella relazione da presentare al Consiglio Provinciale di appartenenza, tutti i corsi ai quali hanno partecipato nelle annualità 2017 e 2018, per un totale di 40 crediti formativi.