Nuovi voucher e collaborazioni occasionali: le FAQ della Fondazione Studi

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro offre, ancora una volta, interessanti chiarimenti sui nuovi voucher e sui nuovi contratti che regolano le collaborazioni occasionali, attraverso le FAQ, recentemente pubblicate, su PrestO e sul Libretto di famiglia.

Il tema dei nuovi voucher, introdotti dall’art. 54-bis del Decreto Legge 50/2017 e dalla correlata legge di conversione 96/2017 (la cosiddetta Manovrina), e della più recente disciplina delle collaborazioni occasionali era già stato affrontato nei mesi scorsi dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con le Circolari 7/2017 (PrestO), dedicata al nuovo contratto di prestazione occasionale per le imprese, alla luce delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione 81/E), e 8/2017, dedicata alle modalità di utilizzo del Libretto di famiglia.

Mentre PrestO, un vero e proprio nuovo contratto di collaborazione occasionale, è lo strumento riservato alle imprese, le persone fisiche hanno la possibilità di attivare di lavoro saltuario e occasionale limitatamente a quelle attività, non incluse nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, per le quali utilizzano il Libretto di famiglia, lo strumento che, di fatto, ha rimpiazzato i vecchi buoni lavoro e che corrisponde ai nuovi voucher.

Nuovi voucher: come funziona il Libretto di famiglia

In altri termini, il Libretto di famiglia offre una modalità semplificata di gestione del lavoro accessorio che le famiglie possono utilizzare per formalizzare un rapporto di lavoro saltuario con quei lavoratori che prestano mansioni quali piccoli lavori domestici, giardinaggio o manutenzione babysitteraggio e assistenza domiciliare ai bambini, alle persone anziane, agli ammalati o ai disabili, oppure per attività come le ripetizioni e, più, in generale, come l’insegnamento privato supplementare.

Nel caso dei nuovi voucher (Libretto di famiglia) la Circolare 8/2017 della Fondazione Studi indica con chiarezza i diritti, gli obblighi e gli adempimenti a cui l’utilizzatore (la famiglia che offre il lavoro) e il prestatore (la persona che svolge il lavoro occasionale):

  • entrambi, prima di attivare il rapporto di lavoro, devono effettuare la registrazione preliminare sulla piattaforma telematica dell’INPS;
  • la registrazione consente agli utilizzatori di richiedere il libretto di famiglia e all’INPS di identificare il prestatore come il soggetto destinatario del compenso e delle prestazioni assicurative e previdenziali;
  • l’utilizzatore, inoltre, utilizza sempre la piattaforma telematica dell’INPS:
    • per il pagamento del libretto di famiglia;
    • per ulteriori richieste di libretti nominativi prepagati;
    • per effettuare la comunicazione mensile che deve avvenire entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui è stata svolta la prestazione lavorativa e serve per fornire all’INPS le informazioni necessarie per il pagamento della prestazione e per l’accreditamento dei contributi;

Nuovi voucher: le FAQ della Fondazione Studi

Lo scorso 10 Agosto la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento contenente numerose FAQ (Frequently Asked Questions), in forma di domanda e risposta, su PrestO e sul Libretto di Famiglia.
L’analisi era quanto mai necessaria dal momento che, nel frattempo, l’INPS ha adottato la regolamentazione attuativa dei nuovi voucher (con la circolare n.107/2017), attraverso la quale ha indicato le procedure di registrazione e gestione delle prestazioni e le modalità di assolvimento degli adempimenti informativi nei confronti dello stesso Istituto.
A ciò si aggiunge anche il messaggio INPS n, 3177 del 31 luglio 2017, dove si comunica che le operazioni di registrazione e gli altri adempimenti possono essere svolti anche dagli intermediari abilitati di cui alla L.12/1979, quindi anche dai consulenti del lavoro, e dai patronati, esclusivamente per i servizi erogati al prestatore e agli utilizzatori del libretto di famiglia.

Limiti economici e di durata

La prima questione che viene chiarita, a proposito dei nuovi voucher, è quella dei limiti economici, con riferimento all’anno civile:

  • ogni prestatore, rispetto alla totalità degli utilizzatori, può percepire compensi per un importo complessivamente non superiore ai 5000 euro;
  • ogni utilizzatore può erogare, in riferimento alla totalità dei prestatori, compensi per un importo complessivamente non superiore a 5000 euro;
  • ogni prestatore può ottenere, da un singolo utilizzatore, per la totalità delle prestazioni rese, compensi per un importo non superiore ai 2500 euro;

La totalità delle prestazioni rese nell’arco dello stesso anno civile, possono avere una durata complessiva pari a 280 ore.
L’utilizzatore, inoltre, non può ottenere prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali abbia in corso o abbia cessato, da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Sanzioni

La circolare n. 5 del 9 agosto 2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito quali sono le sanzioni previste per i nuovi voucher e, più in generale, per le prestazioni occasionali.
Il superamento del limite economico di 2500 euro da parte dell’utilizzatore, per ogni singolo prestatore o, comunque, il superamento del limite di durata annuo delle prestazioni (280 ore) dà luogo alla trasformazione della tipologia di rapporto di lavoro: la collabora occasionale si trasforma così in lavoro a tempo pieno e indeterminato, a partire dal giorno del superamento dei limiti indicati sopra, con la connessa applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.
La trasformazione del rapporto di lavoro e le sanzioni civili e amministrative non trovano applicazione nel caso in cui l’utilizzatore dei nuovi voucher o del nuovo contratto di prestazione occasionale sia una pubblica amministrazione.
La violazione del divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa, comporta la conversione del rapporto di lavoro nella tipologia ordinaria del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, purché sia accertata la natura subordinata dello stesso.
Le sanzioni descritte sopra e previste per la violazione del comma 5 non si applicano in relazione al personale utilizzato attraverso lo strumento della somministrazione per il quale rimane in vigore la normativa precedente.

Tipologia di attività lavorative

Vengono remunerate tramite il libretto di famiglia (nuovi voucher) le prestazioni che riguardano:

  • i lavori domestici (lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione);
  • l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, ai malati e ai disabili;
  • l’insegnamento privato supplementare;

Tali prestazioni possono essere utilizzate esclusivamente da persone fisiche e non anche nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
Il contratto di prestazione occasionale (PrestO) può essere, invece, utilizzato (in qualità di utilizzatori) da:

  • professionisti;
  • lavoratori autonomi;
  • imprenditori;
  • associazioni;
  • fondazioni ed altri enti di natura privata;
  • pubbliche amministrazioni;
  • imprese del settore agricolo (è prevista una regolamentazione ad hoc) purché con un numero di dipendenti soggetti a contratto subordinato a tempo indeterminato inferiore a 5;

La forza aziendale deve essere calcolata considerando il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Concetto di occasionalità

Il concetto di occasionalità è solo economico e non anche relativo al numero di ore annue: la prestazione, quindi, non deve necessariamente essere anche temporalmente saltuaria, può essere, quindi attivata anche per un mese, purché tenga conto dei limiti di durata e di compenso descritti sopra e dei riposi.
Chi presta lavoro occasionale, infatti, ai fini della disciplina dell’orario di lavoro, viene assimilato a un lavoratore subordinato, per questo ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. 66/2003.

Attività lavorative nei condomini

I condomini, non hanno le caratteristiche di “comunità stabile e continuativa di tetto e di mensa” previste dal D.P.R. 1403/1971 e dalla circolare Inps n. 89/1989 che qualifica il lavoro domestico, per questo non possono essere equiparati alle famiglie.
Per questo motivo, come ha chiarito anche una sentenza della Corte di Cassazione (civ. n. 1235/1979) il rapporto di lavoro prestato alle dipendenze del condominio segue le regole ordinarie del rapporto di lavoro subordinato.
Ciò implica che se un condominio intendesse servirsi, in qualità di utilizzatore, di prestazioni occasionali, dovrà servirsi del contratto di prestazione occasionale (PrestO) previsto per le imprese e per i professionisti.
Le persone fisiche, in qualità di utilizzatori, non possono in alcun modo utilizzare i nuovi voucher (Libretto di famiglia) per remunerare e formalizzare le prestazioni rese loro da un condomio.

Lavoratori dello spettacolo

Il Ministero del Lavoro (risposta all’interpello 21/2010) prima, e l’INPS (parere n. 23 del 31 gennaio 2014 e messaggio n. 311 del 26 gennaio 2016), poi, hanno previsto la possibilità di ricorrere all’utilizzo del lavoro accessorio nel caso in cui parte dei dipendenti di un’impresa, o di un pubblico esercizio, appartenga al settore dello spettacolo, senza obbligo di richiedere il certificato di agibilità (art. 10, del D. Lgs. C.P.S. n. 708/1947).
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha ritenuto che questo orientamento possa essere esteso anche ai nuovi contratti di prestazione di lavoro occasionale che, quindi, possono essere attivati, anche quando la prestazione viene svolta nel settore dello spettacolo.

Utilizzo dei vecchi voucher

Il D. L. 25/2017 e la relativa Legge di conversione 49/2017 hanno abrogato, dallo scorso 17 marzo, la disciplina del lavoro accessorio (vecchi voucher) contenuta nel D. Lgs. 81/2015, prevedendo, per i buoni lavoro acquistati prima dell’abrogazione, un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2017) in cui potranno essere utilizzati i vecchi voucher, acquistati prima del 17 marzo 2017.
Questa norma non è stata modificata dal DL 50/2017 e dalla relativa legge di conversione che hanno introdotto i nuovi voucher e il nuovo contratto di prestazione occasionale ed è, quindi, da ritenersi, a tutti gli effetti, ancora valida. Fino al 31 Dicembre 2017, quindi, vecchi e nuovi voucher, in definitiva, coesisteranno.

Lavoratori impiegati in attività professionali e domestiche

I nuovi voucher utilizzabili con il Libretto di famiglia possono essere utilizzati dalle sole persone fisiche, al di fuori dall’esercizio di attività professionali o d’impresa per specifiche tipologie di attività (vedi sopra).
Se il professionista intende utilizzare il medesimo lavoratore per le attività, di natura privata e familiare, previste per i nuovi voucher e, contemporaneamente, anche in ambito aziendale e professionale, per il proprio studio, dovrà necessariamente attivare due differenti rapporti, il primo tramite il libretto di famiglia, mentre il secondo attraverso il contratto di prestazione occasionale.
In fase di registrazione presso l’INPS, l’utilizzatore, in qualità di persona fisica e di privato cittadino, è tenuto a dichiarare che nell’ambito della propria attività professionale o di impresa non viene fatto ricorso a prestazioni di lavoro occasionale.