Parere 3/2019 Fondazione Studi: la nomina degli organi di controllo nella Srl

Con il Parere 3/2019 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro illustra le modifiche introdotte dal Nuovo Codice della crisi di impresa (DL 14/2019) all’articolo 2477 del Codice Civile, relativamente all’ampliamento dei casi in cui, nelle Srl, diviene obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori.

Il Decreto Legislativo 14/2019, “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 155/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 38, del 14 febbraio 2019, Supplemento Ordinario numero 6, opera una riforma organica della materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali.
Tra i fini perseguiti dal decreto si annovera l’esigenza di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, in attuazione di uno specifico principio di legge delega. Da qui deriva, dunque, fra le altre innovazioni, la modifica all’articolo 2477 del Codice Civile con l’ampliamento delle ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori, sui quali l’art. 14 dello stesso D.Lgs. fa ricadere l’obbligo di segnalare tempestivamente l’esistenza di fondati indizi della crisi.

Nuovo Codice della Crisi di impresa: le modifiche all’articolo 2477 del Codice Civile

La vigente formulazione dell’articolo 2477 del Codice Civile prevede quanto segue:

“L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
    2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, di cui alla lettera c) del secondo comma, cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. L’assemblea che approva il bilancio, in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma, deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo”.

Il termine entro il quale la Srl deve nominare gli organi di controllo, ovvero il revisore, ed eventualmente adeguare l’atto costitutivo e lo statuto rispetto alla nuova previsione normativa è individuato dall’art. 379, comma 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e scadrà il 16 dicembre 2019. In vista di questa dead-line i soci dovranno, pertanto, procedere alla suddetta nomina su proposta non vincolante dell’organo amministrativo. L’assemblea dei soci potrà anche conferire l’incarico ad altri professionisti rispetto a quelli proposti (Comitato Notarile Regione Campania, Massima n. 19). Lo statuto che prevede la necessaria collegialità dell’organo di controllo risulta legittimo in quanto detta pluralità esprime un maggior grado di vigilanza dell’operato dell’organo amministrativo (Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 3) e non vieta la nomina di un solo membro effettivo qualora dallo statuto stesso non si desuma la volontà di derogare al regime legale (Consiglio Notarile di Milano, Massime nn. 123 e 124). Esistono, però, dubbi circa la possibilità di nominare un sindaco supplente nel caso di organo di controllo monocratico (in senso negativo, ad esempio, il Consiglio Notarile di Milano, Massime nn. 123 e 124).

Modalità alternative di attuazione del controllo obbligatorio

Il controllo obbligatorio può essere attuato mediante l’implementazione di una delle seguenti alternative:

  • nomina del sindaco unico ovvero del collegio sindacale svolgente il controllo della gestione e la revisione contabile (artt. 2409 bis, comma 2, e 2477, comma 5, c.c.). In tale eventualità tutti i componenti dovranno essere revisori legali;
  • nomina del sindaco unico ovvero del collegio sindacale con incarico di controllo di gestione, con contestuale nomina di un revisore che abbia il compito della revisione contabile;
  • nomina del solo revisore, anche con il compito del controllo contabile.

Lo statuto potrà altresì prevedere, non ricorrendo l’obbligo di legge, la nomina del sindaco unico ovvero del collegio sindacale su base volontaria definendone i compiti, c.d. “controllo facoltativo” (Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.D.14).
L’art. 2086, comma 2, c.c., così come aggiunto dall’art. 375, comma 2, D. Lgs. n. 14/2019, disciplina la struttura interna dell’impresa societaria o collettiva in chiave dinamica. Il punto di partenza è dato dal momento istitutivo dell’ente nel quale la prima valutazione attiene allo statuto sociale quale regola di funzionamento interno e di certezza esterna dei rapporti giuridici imputabili al soggetto collettivo. Il mero rispetto del dato normativo, attraverso il controllo notarile preventivo, non assicura un impianto giuridico idoneo rispetto all’oggetto sociale pattuito. Un chiaro esempio è fornito dalla verifica iniziale di congruità (Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. G. A. 8) del capitale sociale, la quale non rientra tra i poteri-doveri del notaio in quanto attiene al merito del contratto sociale e non alla legittimità dello stesso.
In ragione della obbligatorietà dei controlli societari, così come sancita dalla superiore novella, gli organi di controllo saranno tenuti ad applicare tutti gli strumenti nelle loro mani al fine di preservare la continuità aziendale attraverso il monitoraggio costante degli indicatori economico-finanziari e di quelli gestionali.