Legge di Stabilità 2017, agevolazioni fiscali e altre misure per le PMI

Approvata nei giorni, in via definitiva, dai due rami del Parlamento, la Legge di Stabilità 2017 che accoglie al suo interno molteplici misure che interessano imprese e PMI, sia sul fronte delle agevolazioni e delle imposizioni fiscali cui sono soggetti i loro titolari, sia sul fronte degli investimenti destinati ad esse.

Le misure previste dalla Legge di Stabilità 2017 per le piccole e medie imprese pur essendo state approvate in via definitiva dai due rami del Parlamento, devono ancora essere sottoposte al vaglio della Commissione Europea che potrebbe richiedere aggiustamenti e modifiche, necessari per far rispettare al nostro Paese i vincoli di bilancio previsti dalla normativa comunitaria.

IRES e IRI

La misura di maggiore importanza per le imprese è l’introduzione dell’IRI (Imposta sul reddito degli imprenditori) accanto all’IRES che scenderà, nel 2017, dal 27,5% al 24%, producendo un indubbio vantaggio fscale per oltre 1.200.000 soggetti tra società di capitali, cooperative ed enti non commerciali.
La nuova IRI, invece che, come l’IRES, prevede un’imposizione del 24%, si applicherà alla parte di reddito d’impresa che rimane in azienda, mentre sulle somme prelevate dall’imprenditore o del professionista è comunque prevista l’imposizione dell’IRPEF e, quindi, una tassazione progressiva, legata agli scaglioni fiscali.
All’atto pratico la nuova imposta, che interesserà imprenditori e professionisti in regime di contabilità ordinaria (per obbligo o per scelta propria) e che potrà essere utilizzata anche da alcune cooperative e SRL con ricavi fino a 5 milioni e una base societaria ristretta, prevede che venga assoggettata all’IRPEF (e, quindi, alla tassazione progressiva, dal 23% al 43%) solo la parte di reddito che l’imprenditore preleva per soddisfare i bisogni personali e familiari; la restante quota del reddito d’impresa, che resta in azienda e può essere potenzialmente impiegata per fare investimenti, viene assoggettata a un’aliquota unica, al 24% pari a quella prevista (IRES), dal 2017, per le società di capitali.
La misura, pur interessando di fatto le sole società di persone e le imprese individuali, segna un cambio di passo nella logica del sistema di tassazione, più orientata all’equita del prelievo.
Ipotizzando un reddito medio personale di circa 30.000 euro che l’imprenditore o il socio della società di persone preleva per il proprio sostentamento e per quello della famiglia, dal reddito d’impresa, in basi ai dati MEF relativi al periodo d’imposta 2013, la misura potrebbe riguardare circa 400.000 imprese individuali e circa 125.000 società di persone.

Confermata per il 2017 la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia e, quindi, il tanto temuto aumento dell’IVA.

Determinazione del reddito d’impresa

Per le imprese individuali di ridotte dimensioni e per le società di persone in regime contabilità semplificata, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di determinare il reddito secondo il criterio di cassa, in luogo del principio di competenza.
Più nello specifico, possono esercitare questa opzione le imprese individuali e le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, che determinano il reddito in base all’art. 66 del TUIR. Si tratta, in altri termini, dei soggetti che, nel 2016, hanno conseguito un ammontare di ricavi non superiore a:

  • 400.000 euro, per le imprese prestatrici di servizi;
  • 700.000 euro, per le altre attività (a condizione che non sia esercitata l’opzione per la contabilità ordinaria);

Grazie a questa opzione circa l’87% delle imprese individuali, per il periodo d’imposta 2017, sarà messo nelle condizioni di pagare tasse per i soli redditi effettivamente incassati e non, anche, per quelli fatturati ma ancora non effettivamente corrisposti. Questa misura consentirà alle imprese soggette a frequenti ritardi nei pagamenti e alla riduzione delle opportunità di credito, di evitare esborsi per tasse su guadagni non ancora effettivamente incassati. Inoltre, nel reddito d’impresa delle aziende in contabilità semplificata, dalle quali sono comunque escluse le società di capitali (per le quali non sono previsti regimi fiscali semplificati) confluiranno i ricavi percepiti e le spese sostenute, quindi il principio di cassa sarà applicato tanto ai ricavi quanto ai costi d’impresa, cosicché saranno dedotti i soli costi per i quali si è effettivamente effettuato il pagamento. Rimangono invariate le regole per determinare e imputare i componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

Aiuto alla Crescita Economica (ACE)

Altro intervento previsto dalla Legge di Stabilità 2017 è la revisione del rendimento nozionale, ovvero dell’aliquota considerata per il calcolo dell’agevolazione sull’incremento patrimoniale, al fine di agevolare (obiettivo proprio anche dell’IRI) la capitalizzazione delle imprese.
In altri termini se le aziende mantengono i redditi prodotti all’interno dell’impresa, incrementando il capitale o investendoli in beni strumentali, ed evitandone la finanziarizzazione (ovvero l’investimento in obbligazioni e altri prodotti di natura finanziaria), grazie all’ACE potevano godere, per il periodo d’imposta 2016, di una deduzione del 4,75% dai redditi d’impresa. Tale aliquota viene ridotta, per il periodo d’imposta 2017, al 2,3% mentre, con un andamento altalenante, risalirà a quota 2,7% nel 2018.
A tal proposito occorre anche precisare che questa aliquota o coefficiente di remunerazione è utilizzato in modo differente nelle società di persone e nelle società di capitali: nelle prime si applica a tutto il patrimonio, nelle seconde sulla somma algebrica di utili accantonati, conferimenti di soci e distribuzioni di utili.
Alla luce di quest’ultima distinzione è utile segnalare che riguardo all’ACE sono previsti, dalla nuova Legge di Stabilità, anche altri due ulteriori interventi. Il primo di essi determina una stretta finalizzata a “sterilizzare” le operazioni ritenute elusive, quelle cioè che hanno il solo scopo di sfruttare il bonus senza incrementare davvero il capitale sociale, come, ad esempio, gli investimenti non produttivi quali i conferimenti in denaro o in titoli.

Studi di settore

Da strumento di accertamento, gli studi di settore si avviano a una graduale trasformazione che li renderà uno strumento volto a misurare la fedeltà fiscale dei contribuenti. Confermata la metodologia di elaborazione di alcuni elementi (interventi relativi all’analisi di normalità economica; correttivi congiunturali di settore; correttivi congiunturali territoriali; correttivi congiunturali individuali) che hanno lo scopo di riflettere negli Studi di settore la congiuntura economica in corso; aggiornate, infine, le diverse territorialità da utilizzare per i prossimi studi di settore.
Accolta nel testo definitivo della Legge di Bilancio 2017 anche la misura in base alla quale gli Studi di Settore non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento sia per i contribuenti minimi, sia anche per i soggetti che fuoriescono dal regime forfettario.

Misure per l’agricoltura

Per il triennio 2017-2019 viene abolita l’imposta che va sotto il nome di Irpef agricola: in tal modo i redditi dominicali e agricoli non vengono inclusi nella base imponibile Irpef dei coltivatori diretti e e degli imprenditori agricoli professionali.
Per gli agricoltori con meno di 40 anni che iniziano una nuova attività imprenditoriali è prevista la decontribuzione (decrescente) per i primi cinque anni di attività.

Super ammortamento, iper ammortamento e altri incentivi alle imprese

Per il 2017 la Legge di Stabilità riconferma la misura del super ammortamento al 140% per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi (la misura non si applica, quindi né ai beni immateriali né ai beni usati). Grazie a questa misura che interessa società di capitali, società di persone, imprese individuali e anche contribuenti in regime dei minimi, con la sola esclusione dei professionisti in nuovo regime forfettario, come avvenuto già quest’anno, il costo di acquisto (anche in caso di leasing finanziario) di un nuovo bene strumentale, viene maggiorato del 40% in sede fiscale consentendo così di imputare delle quote di ammortamento (e delle quote di canoni di locazione finanziaria) più elevate, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF (la misura si applica sia a società di capitali che a società di persone).
A proposito del super ammortamento occorre segnalare anche questa agevolazione è di natura esclusivamente fiscale e determina, quindi un doppio binario sul piano civilistico e fiscale: le spese effettivamente sostenute per un bene strumentale acquistato ex-novo vengono imputate al conto economico senza alcuna variazione mentre consentono al contribuente di diminuire le spese in sede di dichiarazione dei redditi. Per gli investimenti in leasing il beneficio spetta all’utilizzatore e non a chi concede il leasing mentre, per i beni acquisiti mediante noleggio, il beneficio spetta al locatore o noleggiante.
Se, ad esempio, un professionista spende 2000 euro per un pc portatile registra l’acquisto in contabilità indicando la stessa cifra mentre, nella dichiarazione dei redditi che avviene tramite il modello Unico, riporterà una spesa di 2800 euro, con una variazione in diminuzione.
Per quanto riguarda l’ammortamento vero e proprio, occorre considerare che, essendo il bene acquistato superiore a 516,46 euro, l’ammortamento si effettua in 5 quote costanti, pari al 20% annuo; all’atto pratico va effettuato in 5 quote costanti, pari al 20% annuo: in tal modo il professionista dedurrà, per 5 anni, una somma di 560 euro per l’acquisto del nuovo bene strumentale. Se, invece, il bene acquistato avesse avuto un valore inferiore a 516,46 euro (che, incrementato diventa di 722,40 euro) la deduzione sarebbe potuta avvenire in un’unica soluzione.
I coefficienti di ammortamento variano in base alla natura del bene strumentale acquistato e alla sua categoria merceologica.
La misura similare dell’iper ammortamento al 250% è uno dei nuovi bonus riservati alle imprese e inseriti nella Legge di Stabilità 2017 e si applica, con le medesime modalità descritte sopra, sulle spese sostenute dalle imprese su particolari beni strumentali come l’hi-tech e, più in generale, i beni altamente tecnologici. A queste misure va ad aggiungersi il cosiddetto Piano per l’industria 4.0.

Cessione dei beni ai soci

Tra le altre misure per le PMI sono stati riaperti i termini, fino al 30 Settembre 2017, per l’assegnazione o per la cessione agevolata di taluni beni ai soci e per l’estromissione dei beni immobili dell’imprenditore individuale. Questa misura fa sì che alcune tipologie di società (quali Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa) possano assegnare o cedere ai propri soci, con modalità agevolata, taluni beni immobili o anche beni immobili iscritti nei pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nella propria attività d’impresa.
Anche gli imprenditori individuali avranno un’ulteriore chance in proposito, dal momento che, tra il 1 Gennaio e il 31 Maggio 2017, potranno estromettere dal proprio patrimonio taluni beni, posseduti al 31 ottobre 2016.
Sia per le società che per gli imprenditori individuali è previsto il versamento di un’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2017 e entro il 16 giugno 2018.

Misure per il lavoro

Infine, tra le varie misure previste dalla Legge di Stabilità per il lavoro, ne segnaliamo qui solo quelle maggiormente importanti per l’attività d’impresa e per il suo sviluppo.
Nell’ambito dell’APE, è opportuno ricordare che le imprese, attraverso l’APE aziendale hanno la possibilità di agevolare l’uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti intenzionati a usufruire dell’anticipo pensionistico.
Per quanto riguarda i premi di produttività sono state riviste, a rialzo, gli importi sia dei premi che del reddito massimo. In base alla Legge di Bilancio 2017 i lavoratori che percepiscono un reddito massimo annuo di 80.000 euro potranno ottenere una tassazione agevolata al 10% sui premi di produttività ottenuti per un importo massimo di 4.000 euro.
I giovani che hanno svolto percorsi di alternanza scuola lavoro, infine, potranno essere assunti con contratti vantaggiosi per le imprese che possono ottenere uno sgravio contributivo di un importo massimo di 3250 euro annui, per 36 mesi.